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| NEWS & DOWNLOAD |
In questa sezione del sito in continuo aggiornamento è possibile scaricare documenti word, file pdf e utilità e/o news riguardanti il settore elettrico quali normative, decreti, ecc.. |
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| Conto Energia: per gli incentivi ci sarà tempo fino al 30 giugno 2011 |
05/08/2010
"Fotovoltaico - Approvato in G.U. S.G. 197/2010 lo slittamento dei termini."
Non più il 31 dicembre 2010, bensì il 30 giugno 2011. Slitta la data entro la quale dovranno entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici per poter continuare a godere dell'attuale conto energia. La novità in un emendamento al d.l. Energia approvato al Senato che rende più morbido il passaggio tra i due regimi incentivanti mettendo al riparo dai ritardi nelle procedure di allacciamento.
Non più il 31 dicembre 2010, bensì il 30 giugno 2011. |
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Slitta la data entro la quale dovranno entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti del secondo conto energia, quello attualmente in vigore e che lo sarà fino a fine anno. Per godere degli incentivi attuali (anziché di quelli rivisti al ribasso del conto energia 2011) non occorrerà più che sia effettuata la richiesta all'Enel in tempo utile (cioè il 15 novembre 2010 per gli impianti semplici) e che l'impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2010. Basterà che entro quella data l'impianto sia finito (lo certificherà l'asseverazione di un tecnico abilitato) e la richiesta di allacciamento presentata, a quel punto per l'entrata in esercizio ci sarà tempo appunto fino al 30 giugno.
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DM 06-08-2010.pdf |
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| PRESE - NORMATIVA CEI 70-1 |
02/01/2009
La norma CEI EN 60529 (CEI 70-1) prescrive che
"i gradi di protezione dichiarati restino immutati nelle condizioni ordinarie di servizio",ne deriva che i contenitori per prese devono garantire il grado di protezione anche nella condizione ordinaria di servizio e dunque anche con inserita la spina di un qualsiasi apparecchio elettrico. |
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Tale requisito non era facilmente rispettabile in quanto i normali contenitori per prese perdono il grado di protezione dichiarato (IP55 o altro) quando all'interno degli stessi è inserita una qualsiasi spina e lo sportello rimane ovviamente aperto. Un normale contenitore a membrana molle e/o con coperchietto a molla, con inserita una qualsiasi spina, genera un potenziale pericolo per persone e cose, non rispondendo alla suddetta normativa. I normali contenitori sono dunque adatti a contenere esclusivamente comandi (interruttori, deviatori, pulsanti), mentre per le prese vanno utilizzati contenitori in grado di garantire il grado di protezione anche a spina inserita.
Si ricorda che già da qualche tempo alcuni costruttori rendono disponibili numerose soluzioni installative (sia da incasso, che da parete, che da palo) che garantiscono il mantenimento del grado di protezione dichiarato anche a spina inserita. |
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| Sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi obbli |
26/07/2008
Slitta di cinque mesi il termine previsto dal Testo Unico Sicurezza.
Proroghe anche per norme antincendio e arbitrati
È slittato dal 29 luglio 2008 al 1º gennaio 2009 il termine entro cui redigere il documento di valutazione dei rischi, previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La proroga è contenuta nel disegno di legge di conversione del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini" approvato dal Senato la scorsa settimana. Il provvedimento modifica l'art. 306, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 sostituendo alle parole: decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale le seguenti: a decorrere dal 1º gennaio 2009. Il termine riguarda l'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del D.Lgs. 81/2008, e delle altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, comprese le relative sanzioni. |
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| Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi (leggi tutto).
Nella legge di conversione del D.L. 97/2008 confluiscono anche alcune misure contenute nel decreto legge 113 del 30 giugno 2008 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in particolare l'articolo 4-bis, comma 10, prevede la proroga al 30 giugno 2009 del termine per completare l'adeguamento alla normativa di prevenzione dagli incendi da parte di strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto che abbiano già presentato entro il 30 giugno 2005 la richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco (leggi tutto).
L'articolo 4-bis, comma 12, invece, ripropone il rinvio del divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere agli arbitrati (leggi tutto). Anche questa proroga era contenuta nel D.L. 113 del 30 giugno 2008 che però prevedeva il divieto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista; ora la legge conversione del D.L. 97/2008 limita questo arco di tempo non oltre il 31 dicembre 2008.
Il testo torna ora alla Camera per l'approvazione definitiva.
La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. |
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| Incarichi pubblichi - Modifiche alla finanziaria |
26/06/2008
Con il D. L. 112 2008 emanato il 25 u.s. il governo ha corretto come nel seguito il disposto della ultima legge finanziaria del'art. 3 comma 76.
Art. 46
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Testo: in vigore dal 25/06/2008.
1 - Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
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a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.". |
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| Il Governo ha abrogato l'art. 13 del D.M. 37/08 |
26/06/2008
Il Governo ha modificato ieri come anticipato la propria posizione in ordine all'abrogazione del DM 37/08, precedentemente approvata dal Consiglio dei Ministri il 18/06/08 .
Nel decreto legge, è stato abrogato soltanto l'articolo 13 del DM 37/08, mentre rimangono in vigore tutti gli altri articoli del decreto.
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(GU n. 147 del 25/06/2008 - Suppl. Ordinario n. 152 ) |
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Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso. |
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| Il Governo abroga, modifica o ridisegna il DM 37 ? |
19/06/2008
Fonte autorevole ci informa che grazie al tempestivo intervento delle associazioni degli installatori, il Governo sembra avere modificato la propria posizione in ordine all'abrogazione del DM 37/08, precedentemente approvata dal Consiglio dei Ministri il 18/06/08 e che doveva essere contenuta nel nuovo decreto legge conosciuto come la nuova manovra economica. Nel decreto legge, che verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, dovrebbe pertanto essere prevista l'abrogazione soltanto dell'articolo 13 del DM 37/08, mentre dovrebbero rimanere in vigore tutti gli altri articoli del decreto. Fino ad allora il D.M. 37/08 rimarrà immutato ed in vigore.
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Secondo fonti non ufficiali, a tale abrogazione potrebbe seguire un ulteriore decreto che assegnerebbe al Ministero dello sviluppo economico il compito di emanare (verso aprile 2009) altri decreti volti a ridisegnare il D.M. 37/08 per meglio disciplinare la materia impiantistica, per definire un sistema di verifica funzionante (il che sarebbe una vera novità, visto che le verifiche non si sono quasi mai fatte neanche in regime della Legge 46/90) e per rivedere il sistema sanzionatorio. |
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| D.M. 37/08 (praticamente la nuova L. 46/90) |
27/03/2008
E' entrato pienamente in applicazione il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008), che sostituisce quasi totalmente la legge 46/90. |
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Scarica il nuovo modulo della dichiarazione di conformità o allegato I nella sezione "scarica word".
Scarica il testo completo e gli allegati I e II nella sezione "scarica pdf".
Scarica le nuove condizioni dell'obbligo di progetto da parte di un professionista, iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste nella sezione "scarica pdf". |
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| Sanzione fino a 10.000 Euro per chi non certifica |
Abrogate e sostituite, con un semplice decreto ministeriale, tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti. Si va dalla legge 46/90 (di cui restano solo tre articoli), al suo regolamento di attuazione (Dpr 447/91), fino a tutte le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'edilizia, il Dpr 380/01. Queste ultime, a dire il vero, sono norme fantasma, dal momento che, grazie a una serie di proroghe, non sono mai entrate in vigore. A lanciare questa "bomba" è il decreto del ministero dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 marzo 2008, in forza dell'articolo 3 della legge 17/07.
Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall'installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli (uno per l'impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo differenti dall'unico vecchio.
Le vere novità sono due. La prima è che il cittadino deve consegnare all'azienda del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al momento dell'allacciamento (obbligo già attivo, ma solo per il metano, ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 40 del 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). La seconda novità sta nel fatto che per i vecchi impianti, in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, anziché da un installatore la dichiarazione può essere compilata a posteriori da un professionista iscritto all'albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito.
Fonte: ILSOLE24ORE.COM del 26/03/2008 |
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Il progetto è necessario per tutti gli impianti, esclusi ascensori e montacarichi (ma solo perché se ne occupano altre norme apposite). Ne vengono varati due tipi: uno semplificato, che può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche.
Quello semplificato vede allegato un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, eventualmente integrato dalla necessaria documentazione tecnica con le varianti introdotte in corso d'opera. Quello complesso è previsto per impianti di un certo rilievo. Per esempio quelli elettrici di potenza oltre i 6 Kw, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate (abbastanza comuni nei condomini), quelli con caldaie centralizzate che superano i 50 kW di potenza (condomini medio-grandi), gli impianti antincendio che necessitano del Cpi (certificato di prevenzione), come i garage oltre i 9 posti auto o i locali che ospitano caldaie centralizzate a metano.
I progetti vanno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune (se non esiste, è probabile che lo sostituisca l'Ufficio tecnico).
L'articolo 9 riprende il dettato dell'articolo 115 del Testo unico dell'edilizia: per ottenere il certificato di agibilità di un immobile occorre sia la dichiarazione di conformità che il certificato di collaudo degli impianti installati.
Una novità è nel comma 3 dell'articolo 11: c'è un controllo incrociato delle Camere di commercio, cui giungono copia dei certificati di conformità, per vedere se l'impresa è iscritta ai registri. Inoltre l'articolo 12 impone che nel cartello informativo da apporre all'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio, l'impresa installatrice riporti i propri dati identificativi e il nome dell'eventuale progettista. Pare che il cartello non sia necessario quando si installa semplicemente un impianto e non si ristruttura l'edificio (è il caso, per esempio, della posa in opera di un'antenna Tv o satellitare).
Infine le sanzioni. Per uno svarione legislativo non sono abrogate quelle della legge 46/90 (raddoppiate dalla legge 17/07), ma se ne varano di nuove: da cento a mille euro per mancata dichiarazione di conformità, da mille a diecimila «con riferimento all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità» per tutte le altre violazioni. Nulli i contratti stipulati da imprese non abilitate. |
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| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ - NOVITÀ |
Ddl Nicolais e dichiarazione di conformità (AC 2161)
Tra le varie novità introdotte è di particolare interesse per tutti i professionisti e le imprese che operano nel settore dell'edilizia privata l'introduzione della dichiarazione di conformità che va a sostituire il certificato di agibilità.
L'articolo 11 del provvedimento modifica l'articolo 24 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell'dilizia) sostituendo il certificato di agibilità, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, con una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti, rilasciata dal direttore dei lavori.
Il certificato di agibilità (articolo 24 del Dpr 380/2001) attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti, è rilasciato dal Comune su richiesta del soggetto titolare del permesso a costruire o del soggetto che ha presentato la Dia.
Il provvedimento approvato alla Camera aggiunge, dopo il comma 4 dell'rticolo 24, il seguente comma 4-bis:
Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25. |
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L'articolo 25 del Dpr 380/2001 prevede che alla domanda di rilascio del certificato di agibilità siano allegate: richiesta di accatastamento dell'edificio; dichiarazione di conformità dell'pera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; dichiarazione dell'mpresa installatrice che attesta la conformità degli impianti.
Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25.
Lo stesso articolo 11 del disegno di legge Nicolais prevede che, al fine di razionalizzare i controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e della relativa certificazione di qualità, siano individuate le materie e le tipologie di attività nelle quali i suddetti controlli amministrativi si sovrappongono ai controlli periodici svolti dai soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee e internazionali sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità.
Fonte: Infoimpianti
Commento.
Documento scomparso dalla ribalta. |
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Pdl Nicolais 2161.doc |
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| Sicurezza casa, tutte le novità |
Ancora tre giorni, e dal 27 marzo scattano le nuove norme sulla sicurezza degli impianti domestici contenute in un decreto legge del Ministero dello Sviluppo Economico che interessano tutti gli immobili, qualunque sia il loro uso, e comporteranno grosse novità per chi effettua lavori di ristrutturazione e soprattutto nelle compravendite. Al momento del rogito infatti i venditori dovranno produrre una dichiarazione di conformità di tutti gli impianti. Le nuove regole si applicano non solo agli impianti principali: luce, acqua, gas. Ma anche a impianti per ascensori, cancelli elettronici, antifurti, antenne e cavi di tv e radio, impianti sanitari, condizionatori, canne fumarie, montacarichi, scale mobili. E per chi non si adeguerà sono previste multe fino a 10 mila euro.
Fonte TG5 del 24/03/2008 |
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| Le novità più importanti sono due: il cittadino che chiederà un nuovo allacciamento del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua, entro 30 giorni dovrà esibire copia della dichiarazione di conformità dell'impianto: obbligo finora attivo solo per il metano. Queste dichiarazioni di conformità dovrà rilasciarle l'impresa installatrice degli impianti negli immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione o di ampliamento. I proprietari di edifici vecchi invece, i cui impianti sono stati installati prima di questa normativa, e che pertanto non sono in possesso di una dichiarazione di conformità, dovranno procurarsela rivolgendosi ad un professionista o tecnico abilitato. Una giungla di adempimenti nella quale si rischia di perdersi, tanti sono ancora i dubbi e le perplessità. Cercheremo di fare chiarezza affrontando da domani, con l'aiuto di esperti, tutti gli aspetti di questa nuova normativa: cosa c'è da fare e come fare per evitare di incappare nelle pesanti sanzioni. |
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Link TG5 |
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